La clausola di assenso preventivo alla cessione del contratto



L'art. 1407 cod.civ. prevede l'ipotesi in cui l'assenso alla cessione da parte del contraente ceduto venga manifestato preventivamente rispetto alla cessione. La relativa clausola per lo più viene inserita nello stesso contratto che potrebbe essere ceduto.

La figura, che è stata in dottrina costruita anche come una semplice proposta nota1, secondo l'opinione prevalente e preferibile, viene piuttosto considerata come una autorizzazione preventiva nota2. Questa qualificazione, indubbiamente riuscita dal punto di vista descrittivo, non sembra tuttavia evocare una nozione dotata di una qualche valenza giuridica.

Si tratta, in buona sostanza, della compiuta espressione di un consenso che vale ad integrare una (possibile) fattispecie contrattuale soggettivamente trilatere. Dunque l'assenso preventivo non può ridursi ad una mera proposta, se non altro perché viene espressa in forma di accordo tra le parti del contratto possibile oggetto di cessione. Per tale motivo essa non pare soggetta a revoca nota3. Da questo punto di vista non è da escludere che l'assenso preventivo (che prima abbiamo detto essere normalmente annesso quale clausola al contratto da cedersi) sia concepibile come un contratto, un accordo a sé stante, raggiunto successivamente alla stipulazione del contratto da cedere, ma pur sempre anteriormente alla futura cessione nota4.

Una volta che l'assenso alla cessione sia stato espresso da uno dei contraenti ai sensi dell'art. 1407 cod.civ. è comunque richiesto, sia pure ai soli fini dell'efficacia nei riguardi del contraente ceduto, che il negozio di cessione sia notificato o comunque accettato da costui nota5.

Note

nota1

Carresi, La cessione del contratto, Milano, 1950, p.123.
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nota2

Trabucchi, Istituzioni di dir.civ., Padova, 1998, p.591.
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nota3

Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.723.
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nota4

Rilevano il carattere autonomo della preventiva autorizzazione alla cessione Clarizia, La cessione del contratto, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1991, p.59 e Zaccaria, Cessione del contratto e garanzia della sua validità, in Riv.dir.civ., 1985, vol.I, p.259. Secondo quest'ultimo Autore tuttavia la preventiva autorizzazione costituirebbe un negozio giuridico unilaterale, recettizio ed irrevocabile.
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nota5

Così Anelli, La cessione del contratto, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1192.
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Bibliografia

  • ANELLI, La cessione del contratto, Torino, I contratti in generale di Gabrielli, 1999
  • CARRESI, La cessione del contratto, Milano, 1950
  • CLARIZIA, La cessione del contratto, Milano, Comm. Schlesinger, 1991
  • TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1998
  • ZACCARIA, Cessione del contratto e garanzia della sua validità, Riv.dir.civ., I, 1985

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