In un certo senso possono essere considerate alla stregua di elementi accidentali anche alcune clausole tipizzate dalle legge ed apponibili ad una generalitá di contratti, con particolare riferimento alla vendita.
Si può fare rinvio alla
clausola penale, alla
caparra confirmatoria, alla
caparra ed alla multa penitenziale, al
patto di riscatto,
di retrovendita,
di retroacquisto, alla
clausola risolutiva espressa, a quella che introduce la
possibilità di cedere il contratto nonché ad alcune specifiche pattuizioni quali il
patto di miglior offerta ( in diem addictio ), quello "salvo approvazione della casa", alla
clausola di esclusiva nella somministrazione
nota1 ed alla clausola con la quale il venditore
garantisce il buon funzionamento della cosa alienata.
Note
nota1
Disputata è la natura giuridica di detta pattuizione. Secondo un'opinione (Corrado, La somministrazione, in Tratt. dir.civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1963, p.203) si tratterebbe infatti non già di una semplice clausola, bensì di un autonomo negozio, sia pure collegato con la somministrazione. In giurisprudenza si è anche parlato di un
negozio misto (Cass. Civ. Sez. III,
2718/76).
top1Bibliografia
- CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963