Patto di opzione



Il patto di opzione (art.1331 cod.civ. ) consiste nella convenzione in base alla quale le parti stabiliscono che una delle stesse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia la possibilità di accettarla o meno.

La dichiarazione di chi si vincola può essere considerata alla stregua di una proposta irrevocabile. A differenza di quanto si verifica a proposito di quest'ultima, nel patto in esame non si è tuttavia vincolati indispensabilmente all'apposizione di un termine. Il patto di opzione attribuisce dunque all'opzionario un diritto potestativo in ordine alla conclusione del contratto, sottoponendo correlativamente il concedente ad una situazione di soggezione in cui non può impedire il prodursi dell'effetto giuridico nota1.

Una volta concluso il patto di opzione il contratto dovrà ritenersi perfezionato in forza della sola dichiarazione unilaterale recettizia dell'opzionario effettuata nei termini stabiliti. Diversamente rispetto al contratto preliminare c.d. unilaterale (nel quale, similmente all'opzione una sola delle parti è da considerarsi vincolata), nell'opzione vi è la possibilità di perfezionare il vincolo contrattuale per effetto della volontà unilaterale del titolare del diritto: l'unilateralità del preliminare allude invece alla obbligatorietà del congegno negoziale per una soltanto delle parti, la quale comunque è tenuta ad esprimere nuovamente la propria volontà in ordine al perfezionamento del contratto definitivo (Cass. Civ. Sez. II, 5950/86 ) nota2.

Anche per il patto di opzione (come per il preliminare) è possibile configurare una fattispecie per persona da nominare (Cass. Civ. Sez. II, 4901/87 ). E' altresì possibile che venga pattuita un'opzione a favore di terzo (art.1411 cod.civ.). In tal caso il terzo è direttamente legittimato a far valere nei confronti del promittente la pretesa in ordine alla stipulazione del contratto per il quale l'opzione è stata concessa (Cass. Civ., Sez.III, 18321/03 ).

Il patto di opzione, in quanto attinente alla formazione di un futuro contratto, è stato ritenuto escluso dal novero delle clausole vessatorie anche quando sia previsto nelle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 1729/77 ) nota3. Non possono tuttavia a questo proposito ripetersi le stesse osservazioni sul tema che sono riferibili alla proposta irrevocabile perchè l'opzione, a differenza dalla prima, possiede struttura bilaterale nota4. La natura meramente preparatoria del patto, contenuta in un contratto già perfezionato e vincolante per il contraente non predisponente, riproporrebbe le ragioni di tutela che sottostanno agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., indipendentemente dal fatto che la vessatorietà sia riferita ad un contratto da concludere in futuro. La stessa natura meramente preparatoria spiega anche come, a differenza di quanto si può dire per il preliminare, la sua conclusione non importi, in tema di mediazione, l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione per un affare che non può ancora dirsi concluso (Cass. Civ., Sez. III, 24445/11).

Note

nota1

In tal senso Cesaro, Il contratto e l'opzione, Napoli, 1969, p. 207; Perego, I vincoli preliminari e il contratto, Milano, 1974, p. 54.
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nota2

Concordano in tema di differenze tra patto d'opzione e contratto preliminare unilaterale il Realmonte, Irrevocabilità della proposta, in Il contratto in generale, vol. II, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, vol. XIII Torino, 2000, p. 169; Tamburrino, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991, p. 210. Contra Greco, La compravendita e altri contratti, Milano, 1947, p. 39; Fragali, Dei requisiti del contratto, in Comm.cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, vol. I, Firenze, 1948, pp. 179 e ss., i quali riconducono l'opzione al contratto preliminare unilaterale.
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nota3

Contra Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 358 e Auletta, Le clausole vessatorie nella giurisprudenza, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, vol. I, Milano, 1979, p. 28.
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nota4

Sul carattere bilaterale del patto d'opzione v. De Martini, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, pp. 160 e ss; Ravazzoni, La formazione del contratto, vol. I, Milano, 1974, pp. 246 e ss. In giurisprudenza si veda Cass. Civ. Sez. III, 579/82 top4

Bibliografia

  • AULETTA, Le clausole vessatorie nella giurisprudenza,, Milano, Le condizioni generali di contratto, I, 1979
  • CESARO, Il contratto e l'opzione, Napoli, 1969
  • DE MARTINI, Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950
  • FRAGALI, Dei requisiti del contratto, Firenze, Comm.cod.civ. dir. D'Amelio e Finzi, I, 1948
  • GRECO, La compravendita e altri contratti, Milano, 1947
  • PEREGO, I vincoli preliminari e il contratto, Milano, 1974
  • RAVAZZONI, La formazione del contratto, Milano, II, 1974
  • REALMONTE, Irrevocabilità della proposta, Torino, Trat.dir.priv. dir. da Bessone, XIII, 2000
  • TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Milano, 1991

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