Il patto di esclusiva (somministrazione)



Gli artt. 1567 e 1568 cod.civ. prevedono il patto di esclusiva, che può essere definito come l'accordo tra due soggetti con il quale, uno solo od entrambi assumono l'obbligo di concludere specifici contratti (di somministrazione) soltanto con l'altra parte.

Ai sensi dell'art.1567 cod.civ., qualora nel contratto di somministrazione sia stata prevista la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura. Salvo patto contrario il somministrato non può neppure provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

A mente dell'art.1568 cod.civ., se invece la clausola di esclusiva è stata convenuta a favore del somministrato, il somministrante non può legittimamente compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.

Quando la clausola di esclusiva viene a gravare il somministrante il relativo limite deve essere geograficamente e cronologicamente definito. E' questo il senso del riferimento fatto dalla norma alla zona per cui l'esclusiva è concessa nonchè alla durata del contratto. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto il contenuto della previsione negoziale è integrabile in forza dell'adozione di patto di non concorrenza, pur nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 2596 cod.civ.. La questione ha a che fare con l'apprezzamento della natura giuridica della clausola in considerazione di cui meglio si dirà oltre.

E' altresì possibile che la clausola di esclusiva sia stata posta a favore di entrambi i contraenti (Cass.Civ., Sez. III, 2717/78 ). In tale eventualità le obbligazioni citate devono essere considerate reciprocamente a favore ed a carico sia del somministrato, sia del somministrantenota1 .

La natura giuridica delle clausole di esclusiva è disputata. Si discute, in particolare, se si tratti di un negozio autonomo o soltanto di una pattuizione accessoria rispetto al contratto di somministrazione cui accede nota2. Prevale a tal riguardo la tesi dell'autonomia: l'elemento causale infatti si distinguerebbe da quello proprio del contratto, concretandosi nell'attribuzione di una posizione di speciale vantaggio di una parte rispetto all'altra. Si evidenzierebbe un'ipotesi di collegamento negoziale unilaterale, palesandosi il patto in questione come negozio accessorio rispetto a quello di somministrazione nota3. In giurisprudenza si è anche parlato, con riferimento alla causa propria del mandato che sarebbe introdotta dalla pattuizione in esame, di un negozio composito, misto (Cass. Civ., Sez. III, 2718/76 ).

Ancora si agita tra gli interpreti l'eventuale qualificazione della clausola di esclusiva in chiave di causa limitativa della concorrenza (di cui all'art. 2596 cod.civ. ) nota4 . La cosa non sarebbe di secondaria importanza, dal momento che la norma citata prescrive l'indispensabilità dell'adozione della forma scritta ad probationem, nonchè una durata massima di cinque anni. In giurisprudenza è stato rilevato come il problema non sia omogeneo: nell'ipotesi di clausola di esclusiva in favore del somministrante la funzione limitativa della concorrenza sarebbe palese; non altrettanto potrebbe concludersi nel caso in cui l'esclusiva fosse a favore del somministrato (Cass. Civ. Sez. II, 742/80 ). L'indispensabilità della forma scritta è stata comunque esclusa sulla scorta della accessorietà della clausola, comunque ritenuta l'inapplicabilità dell'art.2596 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. I, 13623/91 ). In dottrina nota5 si è invece osservato come l'art. 2596 cod.civ. abbia a che fare con la concorrenza c.d. orizzontale (vale a dire tra parti omogenee: es. tra più somministranti). Le clausole in considerazione invece avrebbero piuttosto a che fare con l'eventuale limitazione della concorrenza c.d. verticale, cioè nei confronti dei terzi concorrenti, richiedendo comunque l'applicazione della normativa sui limiti contrattuali della concorrenza nota6 .L'inadempimento dell'obbligazione scaturente dal patto di esclusiva comporterà la risoluzione del contratto di somministrazione ed il risarcimento del danno. A questo proposito si farà applicazione dei principi generali (art. 1463 cod.civ. ) e non della disciplina dettata in materia, specificamente per il contratto di somministrazione. In particolare non sembra congruente che, quando l'inadempimento sia connotato dalla gravità richiesta in via generale dall'art. 1455 cod.civ. , occorra anche il peculiare requisito di cui all'art.1564 cod.civ. , vale a dire la menomazione della fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (ciò che attiene alla continuità e periodicità delle prestazioni).

Infine, ai sensi dell'art. 1568, comma II, cod.civ. , è possibile che il somministrato, in forza di apposita pattuizione, si obblighi a promuovere la vendita di cose di cui egli vanta l'esclusiva dal somministrante. In questa eventualità, qualora il somministrato si renda inadempiente, risponde dei danni cagionati al somministrante anche quando abbia provveduto a dare esecuzione all'accordo per il quantitativo minimo stabilito nota7 .

Note

nota1

Corrado, voce Somministrazione, in N.sso Dig.it., vol.XVII, 1968, p.893.
top1

nota2

Ne sostiene la natura accessoria Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1974, p.253. Ritiene invece che si tratti di un negozio giuridico autonomo il Corrado, cit., p.203.
top2

nota3

In questo senso Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.287.
top3

nota4

Sulla scorta dell'opinione in forza della quale la clausola in esame avrebbe la funzione essenziale di limitare la concorrenza, v'è chi sostiene che essa dovrebbe essere disciplinata dall'art.2596 cod.civ. (in tal senso cfr. Eula, Della somministrazione, in Comm.cod.civ., dir.da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1948, p.191 e Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.237).
top4

nota5

Si veda Bonasi-Betucci, voce Esclusiva (clausola di), in Enc.dir., vol.XV, 1966, p.380; Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.186; Scardigli, Patto di esclusiva e limiti convenzionali alla concorrenza, in Foro it., 1960, I, coll.468.
top5

nota6

La funzione delle clausole di esclusiva non riguarderebbe tanto la limitazione della concorrenza, quanto il rafforzamento della collaborazione fra più soggetti: cfr. Ferri, voce Esclusiva, in N.sso Dig.it., Torino, 1960, p.689. Solo nel caso in cui il patto diventasse principalmente uno strumento limitativo della concorrenza tra le parti potrebbe trovare applicazione la normativa sulla limitazione della concorrenza e quindi anche l'art.2596 cod.civ..
top6

nota7

nota7

I contenuti specifici dell'obbligazione possono variare a seconda che il somministrato si impegni a incentivare, in un arco di tempo prestabilito, le vendite, magari garantendo un minimo di fatturato, o si obblighi piuttosto a commercializzare una determinata quantità di prodotti: cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.248.
top7

Bibliografia

  • BONASI - BETUCCI, Esclusiva (clausola di), Enc.dir., XV, 1966
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963
  • CORRADO, Somministrazione, N.sso Dig.it., XVII, 1968
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • EULA, Della somministrazione, Firenze, Comm.cod.civ. dir. D'Amelio e Finzi, 1948
  • FERRI, Esclusiva, Torino, N.sso Dig. it., 1960
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • SCARDIGLI, Patto di esclusiva e limiti convenzionali alla concorrenza, Foro it., I, 1960

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il patto di esclusiva (somministrazione)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti