La clausola in diem addictio



Il patto di miglior offerta ( in diem addictio ) consiste nella clausola mediante la quale le parti della vendita si accordano nel senso che il contratto venga a cadere nell'ipotesi in cui, entro un certo lasso di tempo, l'alienante trovi un acquirente disposto a pagare un maggiore prezzo.

Secondo la prevalente opinione si tratterebbe di una clausola condizionale abbinata ad un termine nota1. A seconda della concreta configurazione la condizione si atteggerebbe talvolta come risolutiva, altre volte come sospensiva nota2 . In particolare, il termine non potrebbe comunque fare difetto: in mancanza di una previsione negoziale si ritiene applicabile analogicamente il disposto del II comma dell'art. 1331 cod.civ. che ne prevede (in materia di opzione) la fissazione ad opera del giudice nota3 .

Vi è anche chi costruisce l'istituto facendo ricorso alla figura del recesso del venditore nota4 .

Si fa notare, in particolare, che l'evento condizionale dipenderebbe comunque dalla volontà dell'alienante (il quale preferisce vendere ad un altro soggetto diverso rispetto a quello con il quale ha concluso la vendita). In realtà l'evento consiste in una miglior offerta proveniente da un terzo, alla quale potrebbe anche fare riscontro un ulteriore pari rilancio dell'acquirente parte del contratto. In altri termini si può dubitare che l'alienante possa sciogliersi dal vincolo contrattuale già istituito indipendentemente dalla circostanza di aver ricevuto l'offerta di un maggior corrispettivo, ciò che potrebbe sempre essere evitato dall'altro contraente che vi si adeguasse.

La differenza tra la clausola in esame ed il patto di riscatto sembra evidente: in quest'ultimo l'eliminazione degli effetti dell'alienazione dipende soltanto dalla volontà del venditore, nell' addictio in diem dipende anche dal terzo (il quale deve fare un'offerta migliore) e dal compratore (il quale non si adegua a tale maggior offerta) nota5 .

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.IV, Milano, 1954, p.69 e Coviello, Della trascrizione, vol.II, Napoli, 1924, p.186.
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nota2

Configurando le parti una condizione risolutiva, l'evento condizionale consisterebbe nella duplice situazione tale per cui entro un certo termine un terzo dovrebbe presentare una migliore offerta occorrendo, contemporaneamente, che il primo compratore rifiutasse di adeguarsi rispetto all'offerta di detto terzo. Qualora si optasse per la costituzione di una clausola in chiave di condizione sospensiva, il relativo evento si sostanzierebbe nel fatto che entro quel termine non venisse fatta da un terzo un'offerta migliore, o, se questa fosse formulata, nel fatto che il primo compratore modificasse la propria originaria offerta adeguandola a quella proposta dal terzo. Rileva Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.1076, che nel dubbio sembra da presumere la natura di clausola condizionale risolutiva.
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nota3

Cfr. Rubino, op.cit., p.1076.
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nota4

Così Bianca, voce Vendita, in N.mo Dig.it., p.679.
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nota5

Analogamente Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.160.
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Bibliografia

  • BIANCA, voce Vendita (dir. vig.), N.mo Dig. It.
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • COVIELLO, Della trascrizione, Napoli, II, 1924
  • RUBINO, La compravendita, Milano, 1962

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