Efficacia non retroattiva della pronuncia di rescissione



La sentenza con la quale viene pronunciata la rescissione possiede efficacia costitutiva nota1: una volta emessa viene sciolto il vincolo contrattuale, il quale, anteriormente alla pronuncia, è pienamente produttivo di effetti nota2.

Dunque, una volta rescisso il vincolo contrattuale seguiranno tra le parti effetti liberatori per quanto attiene alle obbligazioni eventualmente rimaste inadempiute ed effetti restitutori per quanto alle prestazioni già adempiute nota3. Tuttavia il giudice, nel caso di cui all'art. 1447 cod.civ. , può, secondo le circostanze, assegnare all'altra parte un equo compenso per l'opera che comunque, sia pure a condizioni inique, è pur sempre stata prestata.

Assai più interessante è verificare quali effetti si producano per i terzi. A questo proposito l'art. 1452 cod.civ. esplicitamente dispone che la rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi.

Se Tizio, il quale ha acquistato da Caio un appartamento in base ad un contratto rescindibile, successivamente aliena lo stesso bene a Sempronio, l'eventuale vittorioso esperimento dell'azione di rescissione non si riflette sul successivo atto di acquisto a favore di Sempronio. Sono ovviamente salvi gli effetti della eventuale trascrizione della domanda giudiziale di rescissione effettuata anteriormente alla trascrizione del titolo acquisitivo di Sempronio. L'art. 2652 n.1 cod.civ., nel prevedere tra le domande giudiziali riguardanti atti soggetti a trascrizione anche la domanda di rescissione, ribadisce questo principio.

E' per questo motivo che si afferma che la rescissione, a differenza di quanto accade in materia di annullabilità e similmente rispetto alla pronunzia di risoluzione (art. 1458 cod.civ. ), è connotata da una retroattività obbligatoria, con questa espressione intendendosi alludere alla rilevanza retroattiva della caducazione del contratto limitata inter partes nota4.

Ciò implica che l'avente causa da colui che avesse acquistato in base a contratto successivamente rescisso
è tutelato sempre e comunque, indipendentemente dalla propria buone fede, intesa come consapervolezza del vizio attinete alla negoziazione precedente. Non conta, ai fini della tutela di detto terzo , che il medesimo fosse all'oscuro del vizio che inficiava il titolo di acquisto del proprio dante causa. L'art. 1452 cod.civ. non richiede in questo senso nessun requisito soggettivo assimilabile a quello contemplato dall'art. 1445 cod.civ. in tema di annullamento. La rescindibilità del contratto non sarà dunque opponibile al terzo subacquirente nota5, salvi ovviamente i già rammentati effetti della trascrizione della domanda giudiziale.

Note

nota1

Per tutti si veda Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.893.
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nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.312.
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nota3

Cfr. Minervini, La rescissione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1457; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.948. In giurisprudenza cfr. Cass.Civ, Sez.II, 6891/09.
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nota4

Ciò significa che, sebbene la rescissione sciolga il vincolo contrattuale, obbligando le parti alle restituzioni del caso, essa lascia comunque fermi i diritti acquistati dai terzi in forza  del contratto rescisso. Ciò quand'anche i detti terzi fossero stati a conoscenza della causa di rescindibilità del contratto del proprio dante causa. Questa è la peculiarità della irretroattività degli effetti della rescissione che ha modo di esplicarsi nei confronti dei terzi: Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.822.
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nota5

La dottrina sul punto è del tutto consonante. Si vedano Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.692; Gazzoni, cit., p.948.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MINERVINI, La rescissione, Torino, Tratt. Rescigno, 1999
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001

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