Cass. Civ., Sez. II, n. 6891/2009. Retroattività inter partes dell'effetto liberatorio e dell'effetto restitutorio della pronunzia di rescissione

La pronuncia di rescissione, non diversamente da quella di risoluzione del contratto, produce due effetti: un effetto liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che non dovranno più eseguirsi né dall'una né dall'altra parte; e un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che ciascuna parte ha vicendevolmente il diritto di ripetere dall'altra. Mentre l'effetto liberatorio si manifesta "ex nunc" e risponde al carattere costitutivo della pronuncia, l'effetto restitutorio, non può che imporsi retroattivamente: le cose ricevute devono quindi essere restituite con tutti gli accessori e le utilità che frattanto esse abbiano prodotto e sulle somme ricevute, da restituire, devono così corrispondersi gli interessi legali dalla data in cui le somme stesse vennero ricevute.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia mette a fuoco con precisione l'efficacia della rescissione la quale è irretroattiva per i terzi, ma retroattiva inter partes.

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