Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 36


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 279 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “naturale”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; dopo le parole: “per ottenere gli alimenti” sono inserite le seguenti: “ a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.”;
c) al terzo comma la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

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