Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 13


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 238 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita”;
b) al primo comma le parole: “233, 234, 235 e 239” sono sostituite dalle seguenti: “234, 239, 240 e 244”;
c) il secondo comma è abrogato.

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