Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 16


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 241 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Prova in giudizio”;
b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.”;
c) il secondo comma è abrogato.

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