Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 17


ARTICOLO 243-BIS DEL CODICE CIVILE

1. Dopo l'articolo 243 del codice civile è inserito il seguente:
“Art. 243-bis.
Disconoscimento di paternità
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.”.

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