Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 100


MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 la parola: “potestà” è sostituita dalla seguente: “responsabilità”;
b) all'articolo 3 le parole: “potestà dei genitori” e la parola: “potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
c) all'articolo 4 la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
d) all'articolo 5 le parole: “potestà parentale” e la parola: “potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
e) all'articolo 6, comma 6, le parole: “naturali o” sono sostituite dalla seguente: “anche”;
f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: “dei servizi sociali locali” sono inserite le seguenti: “, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,”;
g) all'articolo 9, comma 5, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
h) all'articolo 10, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
i) all'articolo 11 la parola: “naturali” e la parola: “naturale”, ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: “per altri due mesi.” è aggiunto il seguente periodo: “Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.”;
l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.”;
m) all'articolo 19, comma 1, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
n) all'articolo 25, comma 2, le parole: “legittimi o legittimati” sono soppresse e la parola: “quattordici” è sostituita dalla seguente: “dodici”;
o) all'articolo 27, comma 1, la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
p) all'articolo 28, comma 4, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
q) all'articolo 32, comma 2, lettera b)^ la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio” e la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici”;
r) all'articolo 36, comma 2, lettera a)^ la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici” e la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
s) all'articolo 37, comma 2, la parola: “naturali” è sostituita dalla seguente: “biologici”;
t) all'articolo 44, comma 2, la parola: “legittimi” è soppressa;
u) all'articolo 46, comma 2, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
v) all'articolo 48, comma 1, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
z) all'articolo 50 la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: “legittimo per adozione” sono sostituite dalla seguente: “adottivo”;
dd) all'articolo 74 la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
ee) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:
“Art. 79-bis.
1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.”.

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