Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 10


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 234 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 234 del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente: “In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.”.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti