Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 12


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 237 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente.
“In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.”.

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