Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 4


PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti