Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 4-bis


MISURE PER IL REPERIMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE

1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti:
a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;
b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
(Lettera così modificata dall’ art. 1, comma 658, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale di cui al comma 1, lettera b).
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 658, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131)

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