Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 3-bis


COORDINAMENTO TECNICO DELLA FLOTTA AEREA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131)

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