Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 2-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI E CIRCOLI PRIVATI

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131)

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