Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 2-quater


DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;
b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: «che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,»;
2) al comma 4, dopo le parole: «purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quello relativo ai limiti di età»;
b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,»;
c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «concorso pubblico per titoli ed esami»;
b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131)

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