Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 6


FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 79 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti