Conflitto tra aventi diritto sullo stesso oggetto



Il tema della soluzione dei conflitti tra più soggetti aventi causa dal medesimo dante causa in relazione al medesimo diritto è uno dei nodi più rilevanti dell'intera scienza privatistica.

Si tratta di conflitti per così dire "orizzontali", nel cui ambito cioè i soggetti confliggenti si trovano, dal punto di vista della posizione contrattuale, sullo stesso piano.

Si faccia l'esempio di Tizio  che vende l'appartamento sito in Roma, Via Appia n.23 a Caio e, successivamente a Sempronio; oppure di Tizio che proceda analogamente, alienando due volte un prezioso mobile antico.

Il caso può essere ripetuto per ogni ulteriore situazione giuridica soggettiva e per ciascuna specie di bene suscettibile di cessione. Si pensi a Mevio che cede il credito che vanta nei confronti di Filano in un primo tempo a Secondo, successivamente a Terzo; a Primo che concede in locazione l'appartamento in Milano, Via Carducci n.1 a Quintiliano e, in un secondo tempo a Terenzio.

Orbene: in tutte queste eventualità il nodo problematico consiste nel decidere quale soggetto tra quelli che hanno stipulato con il loro autore prevale sull'altro, potendo essere considerato legittimo titolare del diritto.

Dal punto di vista logico, dovrebbe essere preferito colui al quale per primo il diritto è stato trasmesso (prior in tempore potior in jure), tenendo correlativamente conto del fatto che l'alienante, una volta che ha posto in essere l'atto di cessione, non essendo più il titolare del diritto, non può sicuramente cederlo una seconda volta.

Il rigore concettuale di queste affermazioni deve tuttavia fare i conti con le esigenze di tutela dell'affidamento e di protezione della buona fede che informano di sé il traffico giuridico e la negoziazione. E' infatti chiaro che una incondizionata applicazione dei principi enunziati condurrebbe ben presto alla paralisi: chi si fiderebbe mai ad acquistare un bene (mobile) qualora rimanesse esposto all'azione di rivendicazione da parte di un soggetto che assumesse (potendone fornire la prova) di avere acquistato il bene in un tempo precedente ? Le esigenze di tutela delle posizioni soggettive fondate sul diritto devono fare i conti con le opposte esigenze di certezza dei rapporti giuridicinota1 .

Ecco perché l'ordinamento si è fatto carico di approntare alcuni criteri volti a risolvere detti conflitti anche soltanto potenziali. Da un lato sono previsti strumenti pubblicitari idonei a rendere note le vicende giuridiche di alcuni beni; dall'altro, vengono utilizzate, sostanzialmente con la stessa funzione, ulteriori situazioni quali l'attualità del possesso o la consecuzione del godimento del bene. E' possibile che l'applicazione delle regole che ci accingiamo ad analizzare conduca ad un sacrificio del diritto di colui che, avendo acquistato il diritto in un tempo precedente rispetto ad un altro soggetto, comunque soccomba rispetto a costui (perché, ad esempio, la trascrizione della vendita effettuata successivamente a quella stipulata per prima viene invece eseguita anteriormente: art. 2644 cod.civ. ). In ogni caso al compratore che rimane privo del diritto compete l'azione per il risarcimento dei danni nei confronti del suo autore, che deve essere considerato inadempiente a tutti gli effetti.

Sommariamente è possibile tracciare un quadro entro il quale assumono rilievo alcuni principi fondamentali.

a) L'art. 1155 cod.civ. dispone che, qualora taluno alieni lo stesso bene mobile a più soggetti diversi, la preferenza tra essi si determina in relazione alla priorità cronologica della consecuzione del possesso, indipendentemente dalla priorità del titolo di acquisto.

b) Il conflitto tra più soggetti che hanno acquistato un diritto reale afferente allo stesso bene immobile si risolve invece in base al principio della priorità delle trascrizioni di cui all'art. 2644 cod.civ..

c) Il conflitto tra più soggetti che abbiano acquistato un diritto personale di godimento sul medesimo bene viene regolato dall'art. 1380 cod.civ.. Stabilisce il l° comma di tale articolo che, qualora con successivi contratti una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Il II° comma dell'art. 1380 cod.civ. prevede un'ulteriore regola per il caso in cui nessuno tra gli aventi causa dal locatore abbia conseguito il godimento del bene: in questo caso viene preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore (art. 2704 cod.civ.).

d) L'art. 1265 cod.civ., in materia di cessione del credito, prescrive la prevalenza della cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto avente data certa.

Esistono ulteriori casi in cui la legge non predispone regole di risoluzione del conflitto: si pensi alla possibilità che Tizio ceda prima a Caio poi a Mevio il contratto in cui l'altra parte abbia prestato preventivamente il proprio assenso alla cessione ex art. 1407 cod.civ..

Note

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Ravvisava nella esigenza di tutela del terzo e nella conseguente certezza dei traffici giuridici la ratio delle norme dettate in tema di opponibilità, cioè di risoluzione di situazioni di conflitto di diritti, Carnelutti, Teoria generale della circolazione, Padova, 1933. Cfr. anche Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.576.
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Bibliografia

  • CARNELUTTI, Teoria generale della circolazione, Padova, 1933

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