Criterio di risoluzione dei conflitti tra più acquirenti di quote di srl



Ai sensi del III comma dell'art. 2470 cod. civ. (nel testo novellato in esito all'entrata in vigore del D. Lgs. 6/03 , ulteriormente innovato per effetto della conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 con L. 28 gennaio 2009, n.2), nell'ipotesi in cui una quota di società a responsabilità limitata venga alienata dal titolare della stessa, in forza di successivi contratti, a più persone, prevalenota1 quella che per prima abbia effettuato in buona fede l'iscrizione del titolo nel registro delle imprese. Ciò anche nel caso in cui il detto titolo sia cronologicamente successivo ad altro, al quale tuttavia sia stata data pubblicità soltanto successivamente. La funzione pubblicitaria di natura dichiarativa esplicata dalla disposizione si pone come complementare rispetto a quella scaturente dall'art. 2193 cod. civ.. Va rilevato come il relativo atto di trasferimento, sottoscritto con firma digitale, debba essere depositato a cura del notaio che la abbia autenticata, con l'esclusione, anche in esito all'emanazione dell'art.36 della L. 6 agosto 2008, n.133 (L. di conversione del D.L. 112/08), della possibilità che altri soggetti provvedano a tale attività (Tribunale di Vicenza, 21 aprile 2009). Occorre al riguardo osservare come alla competenza notarile sia stata esplicitamente aggiunta quella di "intermediari abilitati" (vale a dire commercialisti). Infatti il predetto art. 36 comma 1 bis della legge 6 agosto 2008 n.133 prescrive che "l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale... ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese... a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340...". Di tale disposizione è stata confermata la lettura restrittiva anche successivamente al primo intervento della predetta Corte di merito. La medesima ha infatti successivamente deciso che il procedimento codicistico permane immutato nella propria formula originaria, essendo la funzione dell'intermediario limitata alla trasmissione del documento al Registro delle Imprese (Tribunale di Vicenza, ordinanza del 23 novembre; 2009 cfr. anche Tribunale di Grosseto del 31 luglio 2010).
Ciò premesso, deve osservarsi come il campo di applicazione del citato comma dell'art. 2470 cod. civ. , stante la generica formulazione, riguardi tutte le negoziazioni, indipendentemente dalla natura onerosa o gratuita del contratto con il quale viene perfezionata l'alienazione della partecipazione. La norma si attaglierebbe anche al contratto preliminare di cessione di quota, efficace anche nei confronti della società quando ne fossero osservate le prescrizioni (Tribunale di Napoli, 19 marzo 2008).

Pertanto, nell'eventualità in cui Tizio, dopo aver venduto a Caio la propria quota sociale nella srl Alfa ne abbia fatto donazione successivamente a Mevio, il quale in buona fede abbia provveduto a dar corso agli adempimenti pubblicitari più velocemente rispetto a Caio, è il donatario Mevio a prevalere nel conflitto che lo oppone all'acquirente Caio.

Il legislatore della riforma ha introdotto nel sistema un meccanismo spurio del tutto inedito. Da un lato infatti è stato individuato come elemento discriminante, ai fini della risoluzione del conflitto tra una pluralità di aventi causa dal medesimo alienante, l'anteriorità dell'effettuazione dell'iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese competente. Dall'altro è stato inserita la considerazione dell'elemento soggettivo della buona fede, da valutarsi in capo al cessionario.

Il primo criterio è immediatamente riconducibile alla dinamica espressa dall'art. 2644 cod. civ. , a mente del quale, in materia di diritti reali immobiliari, prevale colui che, avendo acquistato dallo stesso soggetto, abbia provveduto a trascrivere per primo il proprio titolo. Per il resto le due norme divergono assolutamente. Mentre la valutazione dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente è del tutto estranea al modo di disporre dell'art. 2644 cod. civ. (che per tale motivo non può dirsi introdurre una figura di acquisto a non domino)nota2, viceversa diviene essenziale per l'art. 2470 cod. civ. . Non basta infatti che Mevio abbia iscritto per primo l'acquisto della partecipazione sociale, battendo sul tempo Caio. Occorre anche che Mevio, nel dar impulso a detta attività, non possa dirsi animato da mala fede, da intendersi quantomeno come condizione di conoscenza di una precedente alienazione della stessa quota a lui ceduta dal proprio dante causa Tizio.

Questa osservazione spiega perché, a differenza di quanto è dato di poter concludere per la fattispecie di cui all'art. 2644 cod. civ. , in quella qui in considerazione è possibile a buon diritto parlare di un eventuale acquisto a non domino codificato dal legislatore. Quando Mevio acquista da Tizio, costui non può infatti più dirsi titolare della quota oggetto della cessione, dal momento che l'ha già ceduta a Caio. Se costui iscrive prima il proprio acquisto, nulla quaestio. Viceversa, nell'ipotesi in cui fosse Mevio ad iscrivere prima di Tizio, ben potrebbe riferirsi di un'acquisizione a non domino. Come tale la stessa deve essere qualificata da alcuni indefettibili requisiti. Oltre alla riferita anteriorità dell'iscrizione vengono al riguardo in esame: a) l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a determinare l'acquisto; b) il requisito della buona fede nell'acquirente. Il riferimento a quest'ultimo, ex art. 2470 cod. civ. , è testuale. L'indispensabilità del primo, da intendersi come titolo privo di vizi, si desume logicamente ed anche sistematicamente. E' infatti chiaro che un atto di acquisto della quota radicalmente nullo (per motivo diverso rispetto a quello costituito dal fatto di provenire da un soggetto non più titolare del diritto) o annullabile non gioverebbe ai fini della norma in esame.

E' stato deciso che la norma in questione, ancorchè disciplinante al III comma il riferito conflitto tra più aventi causa dallo stesso alienante, non sia di impedimento all'eventuale iscrizione di un titolo che intervenga in soluzione di continuità rispetto ad un'ideale serie continua di trasferimenti (Tribunale di Pesaro, 9 marzo 2009 ). Tale sarebbe l'atto di rinunzia al mandato conferito a società fiduciaria (ai sensi della L. 1966/39 ), indipendentemente dalla disputata natura giuridica della relativa situazione di titolarità ovvero di mera legittimazione ad esercitare i diritti connessi.

E' da ultimo scontato, ma doveroso, riferire che a colui che abbia acquistato la partecipazione sociale in un tempo anteriore, essendo rimasto soccombente per effetto dell'anteriorità dell'iscrizione dell'altrui titolo presso il registro delle imprese, residui pur sempre la tutela risarcitoria da far valere nei confronti del proprio dante causa. Il tutto impregiudica l'eventuale rilevanza penale della condotta di costui, con speciale riferimento al reato di truffa (art. 640 c.p. ).

Note

nota1

Questa "prevalenza" non è limitata ai rapporti tra gli aventi causa dallo stesso soggetto. Infatti ai sensi del combinato disposto del I e del II comma dell'art. 2470 cod. civ. il primo acquirente secondo iscrivente non potrà far valere il proprio titolo neppure nei confronti della società. In tanto è possibile opporre l'acquisto alla società, in quanto il titolo di acquisto della quota sia stato precedentemente iscritto nel registro delle imprese (non è invece più possibile, in esito all'entrata in vigore della L. di conversione 2/09 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , effettuare l'iscrizione nel libro soci, soppresso. Ciò tuttavia dandosi atto della possibilità dell'adozione volontaria dello stesso da parte dei soci). Si aggiunga che la portata della norma in considerazione non sembra limitata ai titoli aventi natura negoziale. E' stato infatti deciso che il Conservatore del registro delle Imprese deve provvedere ad iscrivere l'atto di citazione portante domanda intesa ad accertare l'intervenuto trasferimento della partecipazione sociale in esito all'esercizio della prelazione statutaria (Tribunale di Alessandria, 27 gennaio 2010).
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nota2

Dal punto di vista dell'ordinamento non si può dire che colui che abbia stipulato successivamente, avendo trascritto per primo il proprio titolo, debba essere considerato come acquirente a non domino. Ai fini dell'opponibilità infatti l'acquisto viene infatti considerato come ultimato soltanto una volta che sia stato debitamente trascritto. Colui che abbia trascritto prioritariamente è dunque sempre e per definizione, nella logica dell'art.2644 cod. civ., un acquirente a domino.
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Prassi collegate

  • Studio n. 61-2020, Successione a causa di morte di quote di s.r.l. e funzionamento dell’assemblea
  • Quesito n. 126-2012/I, Preliminare di cessione di partecipazioni di srl e pubblicità
  • Quesito di Impresa n. 126-2013/I, Aumento di capitale contestualmente liberato mediante conferimento in natura da parte di un socio
  • Sulla necessità della forma notarile per le delibere di scioglimento anticipato di s.r.l. e per la divisione fra coeredi della quota di srl
  • Triveneto, gli orientamenti in materia di abolizione del Libro soci nelle srl
  • Studio n. 71-2009/I, La soppressione del libro soci
  • Milano, clausole statutarie sul libro dei soci nella srl dopo il dl 29 novembre 2008 n. 185
  • Nec superveniens scientia nocebit: ancora sul conflitto fra più acquirenti della stessa quota di srl

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