Efficacia della cessione del credito nei confronti dei terzi: conflitto tra aventi causa da un medesimo dante causa



Che cosa accade se Tizio cede il proprio credito vantato nei confronti di Caio prima a Sempronio e, successivamente, a Mevio?

Anche per quanto attiene al diritto di credito occorre fare riferimento alla forza del principio consensualistico (art. 1376 cod. civ. ), in base al quale la cessione deve ritenersi perfezionata quando possa dirsi raggiunto il consenso tra le parti nota1 . Ne dovrebbe derivare, in omaggio alla regola prior in tempore potior in jure, che una volta alienato il credito a Caio, il successivo trasferimento del medesimo diritto a Mevio sia del tutto privo di efficacia.

La questione del conflitto tra più soggetti aventi causa dallo stesso cedente viene espressamente affrontata, in tema di diritto di credito, dall'art. 1265 cod. civ. , ai sensi del quale prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto avente data certa.

Non importa cioè che la cessione operata da Tizio a Mevio sia cronologicamente successiva rispetto a quella effettuata a favore di Caio: tra Caio e Mevio il criterio di prevalenza si fonda sulla priorità della notificazione ovvero dell'accettazione da parte del debitore ceduto.

La regola di cui all'art. 1265 cod. civ. può essere posta a confronto con quelle ulteriori, che disciplinano l'analogo problema (vale a dire la risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dallo stesso soggetto alienante) in diversi ambiti. In tema di diritti reali immobiliari a ciò provvede l'art. 2644 cod. civ. , per i diritti personali di godimento l'art. 1380 cod. civ. , quanto alla proprietà di beni mobili l'art. 1155 cod. civ. . A differenza di quest'ultima, la fattispecie di cui all'art. 1265 cod. civ. non può essere considerata come ipotesi di acquisto a non domino: difetta nella norma qualsiasi riferimento alla buona fede del secondo cessionario primo notificatore come presupposto per la prevalenza del suo acquisto nota2 .

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 597; Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ., dir. da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1977, p. 200; Zaccaria, Della cessione dei crediti, in Comm. breve al cod. civ., Padova, 1994, p. 1200.
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nota2

In tal senso Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p. 290; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 251.
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Bibliografia

  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, Tratt.dir.civ. di Grosso, Santoro e Passarelli, 1977
  • ZACCARIA, Della cessione dei crediti, Padova, Comm.breve al cod.civ., 1994

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