Codice Civile art. 657


LEGATO DI COSA ACQUISTATA DAL LEGATARIO

1. Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell' articolo 686.
2. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall' onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l' acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall' articolo 651.

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