Codice Civile art. 503


LIQUIDAZIONE PROMOSSA DALL'EREDE

1. Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l' erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti. Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all' erede di valersi di questa procedura.

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