Codice Civile art. 315


STATO GIURIDICO DELLA FILIAZIONE (Rubrica sostituita dall’art. 136, L. 19 maggio 1975, n. 151 e dall’art. 1, comma 6, L. 10 dicembre 2012, n. 219. Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall’art. 7, comma 10, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddeto decreto legislativo n. 154/2013 era il seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio.». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 219/2012 era il seguente: «Della potestà dei genitori.») (Intitolazione aggiunta dall’art. 7, comma 11, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013)

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
(Articolo così sostituito prima dall’art. 137, L. 19 maggio 1975, n. 151 e poi dall’art. 1, comma 7, L. 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 219/2012 era il seguente: «Doveri del figlio verso i genitori. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.»)

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