Codice Civile art. 29


DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI
1.Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l' estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l' autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell' associazione, o appena è stata adottata dall' assemblea la deliberazione di scioglimento dell' associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

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