Codice Civile art. 274


AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE

1. L' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
2. Sull' ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l' azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d' appello, che pronuncia anch' essa in camera di consiglio.
3. L' inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell' inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
4. Il tribunale anche prima di ammettere l' azione, può, se trattasi di minore o d' altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.
(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, dispone che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli»)

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