Cassazione Civ.,Sez. III, 16492/02: La clausola penale se pattuita solo in funzione dell'inadempimento non può precludere l'ulteriore risarcimento del danno.

L'effetto proprio della clausola penale, di limitare l'onere del risarcimento dei danni alla misura predeterminata dalle parti, non può operare se non con riferimento all'ipotesi prevista dalle stesse parti. Pertanto, ove la penale sia stata pattuita solo in funzione dell'inadempimento e il creditore, interessato a conseguire anche tardivamente la prestazione, insista per l'adempimento, legittimamente egli potrà domandare il risarcimento dei danni per il ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che la liquidazione del danno non dovrà essere necessariamente contenuta nei limiti predeterminati dalle parti con la clausola penale, dovendo essere operata secondo i normali criteri.

Commento

Può farsi applicazione della clausola penale sia nel caso in cui il contraente chieda la risoluzione del contratto, sia in quello in cui egli proponga domanda volta a conseguire l'esecuzione coatta degli obblighi scaturenti dal medesimo (in questo senso Cass. Civ. Sez. II, 6561/91). Ciò non toglie che, se la penale contempla soltanto l'inadempimento inteso come definitivo fallimento del risultato programmato convenzionalmente, il contraente che se ne gioverebbe ben può scegliere di insistere per ottenere l'adempimento. Ne discende che il risarcimento del danno sarà in tal caso regolato secondo i criteri ordinari.

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