Cassazione Civile Sez. II 2209/2002: Clausola penale e nullità

La nullità del contratto per contrasto con norme imperative ne travolge tutte le clausole e, quindi, anche la clausola penale, della quale la validità del contratto costituisce presupposto logico e giuridico

Commento

La clausola penale (come d'altronde anche la caparra confirmatoria, la caparra penitenziale, etc.) non possiede autonomia rispetto al contratto cui accede. Ne segue che la nullità di quest'ultimo non può non importare la parallela caducazione della clausola. Nè in senso contrario gioverebbe la confiugurazione della clausola penale come negozio giuridico autonomo, seppure collegato rispetto alla negoziazione principale, stante la stretta strumentalità della pattuizione rispetto al contratto. Nella specie la penale era stata pattuita anche per il caso della nullità del contratto di compravendita, con ciò avendo manifestato le parti di voler conferire vigenza alla clausola pure nell'ipotesi di radicale inefficacia del contratto: la S.C. ha comunque reputato che l'inscindibile correlazione tra clausola e contratto (come la parte sta all'intero) non possa far residuare alcuna operatività della negoziazione secondaria.

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