Adempimenti relativi ai conferimenti (costituzione di società per azioni)
Ai sensi del n. 2 dell'art.
2329 cod. civ. , all'atto della costituzione della società per azioni,
occorre siano rispettate le prescrizioni relative ai conferimenti di cui agli artt. 2342 , 2343 e 2343 ter cod. civ..
La prima delle norme richiamate si riferisce alle modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro e, per certi versi, a quelli in natura, in relazione ai quali bisogna osservare gli artt.
2254 e
2255 cod. civ.. Essa si chiude con il divieto di conferire la prestazione di opera o di servizi.
La seconda si riferisce invece alla necessità che i conferimenti in natura siano accompagnati da apposita relazione di stima.
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