Azioni con prestazioni accessorie e collegamento negoziale



Le prestazioni accessorie si sostanziano in comportamenti specifici (diversi dalla corresponsione di somme di denaro, ma comunque utili alla società) a cui i soci sono tenuti. Esse, qualora dedotte come conferimenti, non potrebbero rinvenire spazio alcuno nell'ambito di una società per azioni. Si veda al riguardo l'ultimo comma dell'art. 2342 cod. civ. , ai sensi del quale è espressamente vietato che l'apporto in sede di conferimento possa consistere in prestazioni d'opera o di servizi. Ciò a differenza di quanto accade in tema di società di persone, nelle quali è invece ammissibile che un socio conferisca la propria opera (artt. 2263 e 2295 cod. civ.) . La stessa cosa è possibile fare, in esito alla riforma del diritto societario, per la società a responsabilità limitata, dato il modo di disporre dell'art. 2464 cod. civ. .

Tornando allo specifico oggetto d'indagine, l'art. 2345 cod. civ. prevede che i soci (dunque tali in forza dell'effettuazione di conferimenti già eseguiti e differenti rispetto alle prestazioni d'opera o di servizi) possano essere vincolati al compimento di prestazioni qualificate come accessorie. I l fenomeno veniva reputato riferibile, sotto il vigore del precedente testo dell'art. 2516 cod. civ. , anche alle società cooperative (Cass. Civ. Sez. I, 2557/97 ).

Senza dubbio le prestazioni in esame vengono a qualificare in modo personalistico la partecipazione sociale a cagione della indiscutibile rilevanza che non possono non assumere le qualità personali del socio che si impegna ad eseguirlenota1. Questo spiega la necessaria nominatività delle azioni con prestazioni accessorie nonché il divieto del trasferimento, in difetto del consenso dell'organo amministrativo (art. 2345 cod. civ. ). Infatti, il passaggio dei titoli ad altro soggetto implica l'automatico trasferimento
a quest'ultimo della correlativa obbligazione passivanota2. Per di più l'ultimo comma della norma in esame dispone che, fatta salva una diversa clausola statutaria, tali obblighi (che possono essere istituiti anche successivamente alla costituzione della società (cfr. Tribunale di Udine, 04/06/1997) possono essere oggetto di modificazione soltanto con il consenso di tutti i soci.

Qual è la natura giuridica delle prestazioni accessorie?

Secondo alcuni si tratterebbe di un contratto collegato a quello sociale, tuttavia distinto da quest'ultimo nota3. Una conseguenza pratica di questa opinione sarebbe l'applicabilità delle norme proprie del tipo contrattuale previamente individuato come regolante la concreta fattispecie: es.: contratto di somministrazione, di lavoro, di appalto etc.

Altri notano come il riferimento normativo al consenso di tutti i soci, ai fini della modificabilità delle prescrizioni attinenti alle prestazioni accessorie, ne dimostri la natura indistinguibile rispetto alla partecipazione sociale nota4.

Incerte sono le conseguenze della inosservanza del principio della modificabilità delle prestazioni accessorie soltanto all'unanimità. Secondo un'opinione la relativa deliberazione sarebbe affetta da vizio invalidante rilevante ex art. 2377 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 5790/80)nota5.

La disciplina dell'inadempimento delle prestazioni segue la qualificazione giuridica del fenomeno.

Qualora si dovesse accogliere la tesi del collegamento negoziale, troveranno applicazione le ordinarie sanzioni di diritto comune afferenti il singolo contratto. Accedendo invece alla teorica secondo la quale si tratta di un modo di essere, di una sfaccettatura del rapporto sociale, si potrà fare ricorso alle sanzioni della sospensione del diritto di voto, alla vendita coattiva dei titoli azionari ex art. 2344 cod. civ. . La giurisprudenza ha, a questo riguardo, riconosciuto la legittimità delle prescrizioni statutarie che vengano a configurare per il caso di inadempimento specifiche sanzioni (Appello di Lecce, 09/09/1996).

Note

nota1

In questo senso anche Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 179.
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nota2

Galgano, Le società per azioni, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, dir. da Galgano, vol. VII, Padova, 1984, p. 85.
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nota3

Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p. 420; Pisani Massamormile, I conferimenti nelle società per azioni. Acquisti pericolosi. Prestazioni accessorie, in Comm. cod. civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1994, p. 352.
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nota4

Angelici, La costituzione della società per azioni, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. XVI, Torino, 1985, p. 256 e Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 267 e Cottino, Prestazioni accessorie e poteri dell'assemblea, in Riv. soc., 1962, pp. 16 e ss.
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nota5

In questo senso anche Cottino, op. cit., p. 16 e Galgano, Le società per azioni, op. cit., p. 86. Contra Campobasso, op. cit., p. 179 ed Angelici, op. cit., p. 275, per i quali la delibera sarebbe radicalmente improduttiva di effetti, cioè ineffficace.
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Bibliografia

  • ANGELICI, La costituzione della società per azioni, Torino, Trattato di dir. priv., XVI, 1985
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • COTTINO, Prestazioni accessorie e poteri dell'assemblea, Riv.soc., 1962
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • GALGANO, Le società per azioni, Padova, Tratt.dir.comm. e dir. pubbl. dell'economia, VII, 1984
  • PISANI MASSAMORMILE, I conferimenti nelle società per azioni. Acquisti pericolosi. Prestazioni accessorie, Milano, Comm. cod.civ. Schlensiger, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 1205-2014/I, Prestazioni accessorie, azioni riscattabili, necessità di diverse categorie azionarie
  • Quesito n. 93-2011/I, Prestazioni accessorie nella srl da imputare a patrimonio

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