Codice Civile art. 2343-ter
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CONFERIMENTO DI BENI DI NATURA O CREDITI SENZA RELAZIONE DI STIMA Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. (Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224) Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. (Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142) Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. (Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224)
Documenti collegati 105 - Il valore equo risultante da una valutazione precedente ai fini della valutazione di conferimenti in natura in spa 117 - Data di riferimento della perizia di stima nei conferimenti in natura secondo il regime ordinario nella spa e nella srl 120 - Il fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente ai fini della valutazione di conferimenti in natura in spa 121 - L'applicazione del regime alternativo della valutazione dei conf. in natura, in caso di aumento di capitale delegato agli amministratori 125. Aumento di capitale e compensazione di crediti (artt. 2342, 2343, 2343-ter e 2465 cc) 8 - Trasformazione e fusione di società di persone dalle quali risulti una società per azioni 9 - Trasformazione eterogenea in società per azioni Adempimenti relativi ai conferimenti (costituzione di società per azioni) Codice Civile H.A.10 - Insussistenza di limiti oggettivi ai conferimenti in natura valutati ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, cc H.A.11 - Elementi formali della valutazione dell’esperto ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, cc H.A.12 - Requisiti soggettivi dell’esperto chiamato a redigere la valutazione di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, cc H.A.13 – Equivalenza, nel procedimento di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, cc H.A.14 - Deposito di documenti ex art. 2343-ter, comma 3, cc H.A.15 - L’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2343 ter c.c. disposto dal D.L. N. 91/2014 Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cc Scissione di società cooperativa in concordato preventivo (51/2015) Società per azioni: condizioni per la costituzione Stima dei conferimenti in natura e dei crediti