Effetti della revocazione



Come opera la revocazione? Al riguardo occorre distinguere che la pronunzia sortisce tra le parti da quelli che seguono con riferimento ai terzi nota1.

Con riferimento al primo ambito, l'art. 807 cod.civ., ai sensi del quale il donatario deve restituire i beni in natura qualora essi ancora sussistano nonchè, a far tempo dalla domanda giudiziale, i frutti, palesa una seppur parziale efficacia retroattiva. Qualora il donatario abbia invece alienato i beni oggetto della liberalità, è invece obbligato a restituirne il valore (nonchè i frutti a far tempo dalla domanda). Se i beni sono semplicemente periti non pare sussista alcun obbligo di rimborso o di risarcimento in capo al donatario (cfr. per un'analoga soluzione il III comma dell'art.438 cod.civ. ovvero l'art. 744 cod.civ.) nota2.

Nei confronti dei terzi il rimedio è irretroattivo: la revocazione non pregiudica i diritti acquistati dall'avente causa dal donatario e risultanti da trascrizioni eseguite anteriormente alla trascrizione della relativa domanda (cfr. art. 808 cod.civ.) nota3. Il donatario dovrà inoltre indennizzare il donante in relazione alla costituzione di diritti reali minori facenti capo a terzi sui beni donati. E' chiaro che tale indennizzo postula l'opponibilità della costituzione del diritto parziario al donante che abbia vittoriosamente agito in revocazione: pertanto occorrerà che, trattandosi di beni immobili, la trascrizione del titolo di acquisto del diritto abbia preceduto la trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere la revocazione della donazione nota4.

Note

nota1

L'esercizio del potere di revocazione comporta l'eliminazione del contratto e quindi la caducazione di tutti gli effetti giuridici che il contratto ha prodotto: la revocazione tuttavia si attua mediante sentenza che ha perciò valore costitutivo (Romano, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1935, p.361).
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nota2

E' chiaro peraltro che i beni devono essere periti prima del momento in cui è stata presentata la domanda giudiziale di revocazione (stante l'effetto retroattivo tra le parti decorrente da questo momento). Laddove il perimento sia da imputare anche alla negligenza del donatario, pur essendo avvenuto prima della domanda, il chiaro dettato normativo escluderebbe ogni responsabilità (contrattuale) del donatario ed impedirebbe l'applicazione delle norme di cui agli artt.1218 e 1256 cod.civ. (come vuole invece parte della dottrina: cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1954, p.40 e Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.771), salva ovviamente una eventuale sua responsabilità ex art.2043 cod.civ.. Non si potranno neppure applicare analogicamente le regole per cui, in caso di alienazione dei beni, il donatario è tenuto a restituire il valore del bene: tale norma infatti vuole impedire che l'arricchimento, effetto della donazione, residui nel patrimonio del donatario ed è evidente che in seguito al perimento della cosa l'arricchimento prodotto dalla donazione più non sussiste (Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.587). Analogo discorso va fatto per i deterioramenti: il donatario restituisce i beni nello stato in cui si trovano al momento della domanda e non possono venire a lui addebitati i deterioramenti verificatisi prima di tale momento. Quanto ai miglioramenti, si tende a parificare il donatario al possessore di buona fede: di conseguenza avrà diritto ad una indennità nella misura dell'aumento di valore derivato ai beni, sempre che questi ultimi sussistano al tempo della domanda (Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.XII, Torino, 1961, p.1052).
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nota3

Perciò si può parlare solo di una retroattività obbligatoria tra le parti: Torrente, cit., p.585.
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nota4

nota4Ferri,Della tutela dei diritti. Trascrizione immobiliare, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, p.243.


Bibliografia

  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • FERRI, Della tutela dei diritti. Trascrizione immobiliare, Bologna Roma, Comm.cod.civ., 1971
  • ROMANO, La revoca degli atti giuridici privati, Padova, 1935
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

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