Inammissibilità della rinunzia preventiva all'azione di revocazione



La disciplina che la legge appronta in tema di revocazione della donazione (tanto per sopravvenienza di figli, quanto per ingratitudine nota1) non è disponibile dalle parti. Ai sensi dell'art. 806 cod.civ. è infatti inammissibile la rinunzia preventiva alla revocazione, per tale intendendosi la clausola con la quale il donante rinunzi a priori, nel tempo che precede la verificazione degli eventi che legittimano la proposizione della relativa azione, ad agire in revocazione.

Al contrario si reputa valida una rinunzia successiva al prodursi degli accadimenti che rendono praticabile il rimedio. Secondo la prevalente opinione nota2  neppure si tratterebbe di un atto contrassegnato da una speciale forma, potendo ritrarsi interpretativamente anche da condotte concludenti.

Note

nota1

Ciò a differenza di quanto si poteva riferire nella vigenza dell'abrogato codice civile del 1865, il cui art.1084  vietava la rinunzia preventiva soltanto in tema di revocazione per sopravvenienza di figli.
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nota2

Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.583;  Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni,  Padova, 1979, p.770.
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Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006

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