La disciplina che la legge appronta in tema di revocazione della donazione (tanto per sopravvenienza di figli, quanto per ingratitudine
nota1) non è disponibile dalle parti. Ai sensi dell'art.
806 cod.civ. è infatti inammissibile la rinunzia preventiva alla revocazione, per tale intendendosi la clausola con la quale il donante rinunzi a priori, nel tempo che precede la verificazione degli eventi che legittimano la proposizione della relativa azione, ad agire in revocazione.
Al contrario si reputa valida una rinunzia successiva al prodursi degli accadimenti che rendono praticabile il rimedio. Secondo la prevalente opinione
nota2 neppure si tratterebbe di un atto contrassegnato da una speciale forma, potendo ritrarsi interpretativamente anche da condotte concludenti.
Note
nota1
Ciò a differenza di quanto si poteva riferire nella vigenza dell'abrogato codice civile del 1865, il cui
art.1084 vietava la rinunzia preventiva soltanto in tema di revocazione per sopravvenienza di figli.
top1nota2
Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.583; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.770.
top2Bibliografia
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
- TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006