Imposizione fiscale sulla plusvalenza realizzata in esito a cessione di terreni: soltanto quelli in concreto suscettibili di utilizzazione edificatoria ne sono soggetti. (CTR Potenza, Sez. II, sent. n. 407 del 22 giugno 2015)

Secondo la disposizione dell'art. 67 del Tuir (L. n. 917/1986) si individuano come redditi tassabili le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni che siano suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a dimostrazione del fatto che il legislatore ha inteso individuare un maggior valore di terreni che siano effettivamente suscettibili di edificazione, sussistendo solo in tale ipotesi un effettivo incremento di valore.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 67 TUIR al primo coma ultima parte lettera b) testualmente assoggetta ad imposizione "in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Prescindendo dalla considerazione della locazione "in ogni caso", volta a specificare la rilevanza fiscale delle plusvalenze realizzate anche una volta decorso il quinquennio, il problema è costituito dalla considerazione del requisito della edificabilità del suolo.
Deve tale attitudine edificatoria essere considerata astrattamente ovvero in concreto? Secondo la decisione che si annota, la risposta è quest'ultima. Nel caso di specie i lotti non consentivano in concreto di poter essere sfruttati per finalità edificatorie, dal momento che il primo aveva una superficie inferiore a quella minima per poter consentire lo sfruttamento edilizio, il secondo invece era connotato da una destinazione ("area residenziale conservativa del contro storico") che risultava ostativa rispetto a tale fruizione.

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