Immobile concesso in comodato per esigenze familiari: la presunzione dell'esistenza della relativa volontà non opera una volta che i coniugi siano separati, ancorchè di fatto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 16141 del 26 giugno 2013)

In sede di separazione, la possibilità di assoggettare un immobile di un terzo ad assegnazione, in quanto casa coniugale, presuppone l'accertamento che la sua cessione in comodato sia avvenuta per volontà comune di destinarla alle esigenze abitative del nucleo familiare. Tale volontà, che deve presumersi in costanza di matrimonio, dato che una cessione finalizzata a soddisfare la esigenze abitative familiari sarebbe incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza non può invece essere presunta qualora avvenga dopo la separazione di fatto dei coniugi e in relazione alla necessità di fronteggiare un'esigenza abitativa urgente, quale il trasferimento in Italia da un altro paese dove sono nati e vissuti i figli minorenni. In questo caso l'accertamento di una volontà di comune di concedere l'immobile per la costituzione di una nuova casa familiare e non invece al solo fine di sopperire a una esigenza abitativa urgente deve essere provata e la valutazione del raggiungimento o meno di tale prova costituisce l'oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di merito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un conto è l'assegnazione dell'uso quale casa coniugale dell'immobile già concesso in comodato dai genitori agli sposi, altra cosa è l'assegnazione operata in via d'urgenza dell'appartamento dei suoceri alla coniuge che, già separata, seppure in fatto, vi sia andata a risiedere con la prole al rientro dall'estero (unitamente al nuovo compagno).
In quest'ultimo caso fa difetto la volontà comune dei proprietari del bene in ordine alla destinazione dell'immobile alle esigenze abitative del nucleo familiare, volontà sulla quale si fonda l'eventuale susseguente provvedimento giudiziale di assegnazione. Ne segue che, esaurita l'urgenza, l'assegnazione possa venire revocata.

Aggiungi un commento