Recesso (apertura di credito bancario)



Il contratto di apertura di credito bancario può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. In quest'ultima ipotesi il III° comma dell'art. 1845 cod.civ. prevede che ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Nel primo caso, in base al I° comma della norma riferita l'istituto di credito non può, salvo patto contrario (Cass.Civ.Sez. I 3291/94  ), recedere dal contratto di apertura di credito in un tempo anteriore a quello previsto, se non ricorrendo una giusta causa nota1. Particolare attenzione merita il contenuto del patto contrario, che comunque non deve porre regole contrastanti con i principi generali di correttezza e buona fede, cosa che invece accadrebbe, ogniqualvolta potesse essere esercitato sulla scorta di presupposti del tutto arbitrari ed imprevisti (Cass.Civ.Sez. I 4538/97   ).

La disposizione deve essere coordinata con quella di cui all'art. 1186   cod.civ. dettata in tema di decadenza dal beneficio del termine (di adempimento). Il venir meno dei requisiti di solvibilità del debitore spesso costituisce la vicenda che determina il recesso in considerazione per giusta causanota2 . In giurisprudenza, tuttavia, si sottolinea la specialità della disciplina posta dall'art. 1845  cod.civ. rispetto a quella generale di cui all'art. 1186  cod.civ., norma che pertanto viene posta fuori gioco (Cass.Civ.Sez. I 9307/94   ).

Il II° comma dell'art. 1845 cod.civ. contiene una duplice previsione: da un lato il recesso fa cessare immediatamente il diritto di fruire della linea di credito, dall'altro la banca deve concedere al debitore un termine di quindici giorni, allo scopo di restituire le somme utilizzate. Disputata è l'operatività di questa regola in riferimento alla condizione di insolvenza del debitore, ciò che viene a determinare la già riferita decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 cod.civ.). La clausola che prevedesse un termine inferiore ai quindici giorni predetti contenuta nelle condizioni generali di contratto dovrebbe essere ritenuta nulla nota3.

Importante è sottolineare la portata delle N.U.B. in materia, con speciale riferimento alle ipotesi di recesso previste a favore della banca, le quali, richiamate nel contratto, valgono quale pattuizioni di segno contrario ai sensi del I° comma dell'art. 1845  cod.civ. (Cass.Civ.Sez. I 8409/96   ). Le relative clausole non possono non essere considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e 1342  cod.civ.nota4.

In ogni caso deve essere ribadito che, pur in presenza di una giusta causa, le modalità di recesso non devono palesarsi come impreviste ed arbitrarie, di modo che deve sempre essere lasciato al contraente affidato un ragionevole lasso di tempo per provvedere al rimborso delle erogazioni (Cass.Civ.Sez.I 9321/00   ).

Note

nota1

La norma perciò distingue due ipotesi: il recesso ordinario ( o con preavviso), destinato ad operare  nell'apertura di credito a tempo indeterminato, ed il recesso per giusta causa, espressamente previsto solo per l'apertura di credito a tempo determinato (Serra, voce Apertura di credito bancario, in Dig.disc.priv., vol.IV, Torino, 1987, p.159). In quest'ultimo caso le parti possono predeterminare quali fatti costuiscano giusta causa del recesso (Tondo, voce L'apertura di credito bancario, in Enc. banca e borsa, 1976, p.215). In mancanza di specifiche pattuizioni,  rientrano nel concetto di giusta causa tutti quegli eventi che determinano una menomazione della fiducia sottostante al rapporto contrattuale (Molle, I contratti bancari, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1981, p.275). Discusso è se anche un mero peggioramento delle condizioni economiche dell'accreditato legittimi la banca al recesso per giusta causa: all'opinione di chi risponde affermativamente (Colombo, L'estinzione dell'apertura di credito, in Le operazioni bancarie, a cura di Portale, Milano, 1978, p.529, nota6) si è ribattuto che in tale eventualità la banca sarebbe sufficientemente tutelata dal diritto di sospendere la prestazione, impedendo l'utilizzo delle somme ancora disponibili (così Gius.Ferri, voce Apertura di credito, in Enc.dir., vol.II, 1958, p.606).
top1

nota2

In particolare Colombo, cit., p.536, per il quale non vi è ragione che l'accreditato debba fruire di un trattamento migliore di quello di altri debitori a termine.
top2

 

nota3

In tal senso Porzio, voce Apertura di credito, in Enc.giur.Treccani, vol.II, 1988, p.6.
top3

nota4

Spinelli e Gentile, Diritto bancario, Padova, 1984, p.207.
top4

 

Bibliografia

  • COLOMBO, L'estinzione dell'apertura di credito, Milano, Le operazioni bancarie Portale, 1978
  • FERRI, Apertura di credito, Enc.dir., II, 1958
  • MOLLE, I contratti bancari, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da , Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XX, 1981
  • PORZIO, Apertura di credito, Enc.giur.Treccani, II, 1988
  • SERRA, Apertura di credito bancario, Torino, Dig.disc.priv., IV, 1987
  • SPINELLI GENTILE, Diritto bancario, Padova, 1984
  • TONDO, L'apertura di credito bancario, Enc.banca e borsa, 1976

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Recesso (apertura di credito bancario)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti