Nullità per omessa indicazione della facoltà di recesso (contratti di collocamento di strumenti finanziari)


Ai sensi dell'art. 30 del TUF (D. Lgs. 58 del 1998) viene disciplinata l'offerta fuori sede da parte del promotore finanziario. Tale attività consiste nella promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.
Ai sensi del VI comma della norma in parola 30 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Si tratta del c.d. jus poenitendi, entro il quale l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Tale specifica disposizione è stata novellata dall'art.56 quater del d.l. 69/2013, che ha previsto la spettanza del diritto di recesso anche nell'ipotesi di operazione di negoziazione di titoli per conto proprio stipulate dopo il giorno 1 settembre 2013. E' stato deciso che questa norma possiede una portata novativa, valendo solo per l'avvenire, non avendo una valenza interpretativa, ciò che comporterebbe un'efficacia sanante retroattiva (cfr. Cass. Civ., Sez.III, 7776/2014).
Specialmente rilevate è il susseguente VII comma, ai sensi del quale l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari ne comporta la nullità, che può essere fatta valere solo dal cliente.
La fattispecie ben può essere qualificata come nullità relativa di protezione, una categoria che sta assumendo una portata sempre più rilevante, pur comportando a livello teorico una significativa distorsione logica (ciò che è nullo non dovrebbe infatti produrre effetto alcuno).

Va notato come la norma in esame si applichi anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

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  • Studio n. 230-2017/C, Breve commento al provvedimento della Banca d'Italia del 30 settembre 2016

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