Recesso di uno dei contraenti del patto di famiglia



L'art. 768 septies cod.civ. prevede la possibilità che uno dei contraenti del patto di famiglia (art. 768 bis cod.civ. ) receda dallo stesso. All'uopo occorrerà tuttavia che tale facoltà sia stata ab origine prevista in sede di stipulazione del patto, diversamente non risultando consentito l'unilaterale scioglimento dal vincolo contrattuale. Ciò premesso, la norma pone una serie cospicua di interrogativi. Anzitutto è difficile cogliere il senso di una riserva del genere in sede di perfezionamento del patto. L'epressione di una volontà di questo spessore, tenuto conto delle conseguenze che è atta a produrre su tutti gli attributari, pare del tutto inconciliabile con la ratio del patto di famiglia. Come se non fosse sufficiente ad inficiarne la portata la possibile sopravvenienza di altri legittimari ai sensi dell'art. 768 sexies cod.civ. ecco prospettarsi un altro pericolo. Passi infatti per la portata risolutoria di un accordo consensualmente assunto da tutti gli originari contraenti, ma addirittura già ab initio "appendere" le sorti del patto alle bizzarrìe della volizione individuale di uno dei paciscenti appare francamente troppo. Al riguardo tra gli interpreti v'è chi si è interrogato circa la necessità o meno che il contratto debba stabilire le condizioni del recesso, se la caducazione del patto importi oppure no il venir meno delle disposizioni ad esso collegate, la sorte delle alienazioni a terzi dei beni pervenuti in esito al patto nota1 . Quest'ultimo punto aprirebbe invero scenari giuridicamente sconvolgenti. Forse può essere conferito alla disposizione un senso minimanente ancorato ai principi generali se si parte dal punto di vista che il recesso possieda semplicemente l'effetto di stralciare la posizione del recedente dal patto che, al contrario, resti pienamente valido ed efficace tra tutti gli altri contraenti (in tal senso il contratto sarebbe semplicemente "modificato", come recita l'art. 768 septies in commento ). Non basta: a tal fine occorrerebbe che il recedente fosse in grado di mettere a disposizione quanto dal medesimo ricevuto in assegnazione. Ciò farebbe permanere immutata la residuale struttura delle attribuzioni tutte (sia di quella concernente l'azienda, sia delle assegnazioni compensative in favore degli altri potenziali legittimari non recedenti). Quali effetti allora sortirebbe il recesso? Probabilmente quello di rendere il potenziale riservatario recedente estraneo al patto (pur senza attribuirgli la veste di escluso che ne legittimerebbe la radicale impugnativa per nullità nota2), come tale legittimato, una volta apertasi la successione dell'"impreditore", ad impugnare il patto ai sensi dell'art. 768 sexies cod.civ..

Dal punto di vista pratico la dichiarazione di recesso possiede una veicolazione necessaria e si pone come avente natura recettizia. L'ultima parte dell'art. 768 septies cod.civ. infatti descrive l'attività del recedente come esplicantesi "necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio". Quanto alla "certificazione" si deve ritenere che il legislatore abbia così inteso alludere in maniera impropria all'attività notarile che necessariamente dovrà presiedere al confezionamento della dichiarazione che sostanzia l'atto unilaterale di recesso. Nulla si dice in maniera diretta circa la forma, anche se le espressioni appena commentate possono, nella loro scarsa congruenza, essere interpretate come genericamente riferibili all'esigenza che la dichiarazione sia rivestita di una specifica veste. Potrebbe al riguardo essere invocata la vis actractiva del collegamento formale, ciò che imporrebbe di dar vita ad un atto pubblico.

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Note

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Friedmann, Prime osservazioni sui patti di famiglia, in Federnotizie, marzo 2006, p. 64. Ad una soltanto delle domande ivi poste può essere data risposta sicura. Il recesso infatti per proprio dato strutturale vede l'espressione ex se efficace di una volontà unilaterale intesa a sciogliere il vincolo contrattuale.
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Nullità scaturente dalla violazione dell'implicita regola della indispensabile partecipazione di tutti i soggetti in riferimento alla propria qualità di potenziali legittimari, come evidenziato non soltanto dal termine "devono" utilizzato dall'art. 768 quater cod.civ., bensì anche dalla considerazione della sfumatura divisionale dell'elemento causale del patto di famiglia.
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Bibliografia

  • FRIEDMANN, Prime osservazioni sui patti di famiglia, Federnotizie, marzo 2006

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