Recesso dal contratto di assicurazione per reticenza



L'art. 1893 cod.civ. prescrive che, nell'ipotesi in cui il contraente abbia effettuato dichiarazioni inesatte o abbia omesso di comunicare all'assicuratore circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio, pur senza agire senza dolo o colpa grave, il contratto non è annullabile. A disposizione dell'assicuratore v'è un altro rimedio: egli può infatti recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza nota1.

Ai sensi del II° comma della norma in esame, qualora il sinistro si verifichi in un tempo che precede la scoperta da parte dell'assicuratore dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza (oppure dopo la scoperta, ma prima che sia scaduto il termine a disposizione per esercitare il diritto di recesso di cui al I° comma) la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Note

nota1

Si tratta dunque di un diritto di recesso unilaterale (Franceschetti-De Cosmo, Dei singoli contratti, Napoli, 1998, p.539) previsto a favore dell'assicuratore, il quale ha, tuttavia, l'onere di provare l'inesattezza delle dichiarazioni, la reticenza o l'eventuale dolo: cfr.Scalfi, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino,1999, p.1645.
top1

Bibliografia

  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • SCALFI, Torino, Comm.cod.civ.Cendon, IV, 1999

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Recesso dal contratto di assicurazione per reticenza"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti