Convenuto in petitio hereditatis e semplice condividente possessore pro quota del bene ereditario: ambito di applicazione dell’art. 535, comma I, cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 640 del 14 gennaio 2014)
L'art. 535, comma I, c.c., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 c.c., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento pro quota.