Comodato e crisi del rapporto coniugale. Ancora in tema di sopravvenuto bisogno della cosa comodata. Imprevedibilità e urgenza del bisogno del comodante. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24618 del 3 dicembre 2015)

Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto risolto per mutuo consenso un contratto di comodato sulla sola base della volontà espressa da uno dei coniugi comodatari, senza considerare la situazione di separazione personale e il vincolo di destinazione dell'immobile, nonché omettendo di verificare la sussistenza dell'urgente ed imprevisto bisogno della parte comodante).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il problema è frequente: casa di proprietà dei genitori "prestata" al figlio che si sposa. Susseguente insorgenza della crisi coniugale e assegnazione della casa familiare alla nuora dei comodanti, il cui figlio è stato accompagnato all'uscio...
La S.C. ribadisce sul tema il proprio orientamento (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite 20448/2014), in base al quale il comodato pattuito senza limiti di tempo non si risolve per effetto della crisi coniugale sopravvenuta. Tutto ruota sul concetto (elaborato ermeneuticamente dalla giurisprudenza) di "vincolo di destinazione alle esigenze familiari" che impedisce la risoluzione ad nutum ad opera del comodante. Per costui non v'è altro da fare se non dare prova di un bisogno urgente ed imprevedibile che lo "costringa" a domandare al comodatario la restituzione della res comodata.

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