Cass. Civ., Sez. I. n. 1182/2006. Debiti sociali sorti successivamente alla liquidazione della quota del socio receduto.
La liquidazione della quota, ex art. 2289, II comma, c.c. deve esser fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un singolo socio. Ne consegue che gli eventuali debiti sorti a carico della società in periodi d'imposta successivi, e non costituenti passività relative alla gestione pregressa, non sono ascrivibili al socio receduto.