Scioglimento del rapporto sociale e liquidazione della quota del socio che ha conferito la propria opera



La legge non prevede alcuna regola specifica per l'eventualità in cui, sciogliendosi il vincolo sociale limitatamente al socio d'opera, occorra provvedere alla liquidazione della partecipazione sociale di costui ai sensi dell'art. 2289 cod. civ..

In giurisprudenza è stato proposto il criterio secondo il quale la liquidazione delle spettanze del socio d'opera potrebbe essere determinata sul patrimonio sociale proporzionalmente alla di lui partecipazione ai guadagni (Cass. Civ. Sez. I, 5126/85 ).

Prassi collegate

  • Quesito n. 255-2016/I, Rinuncia alla liquidazione della partecipazione in società semplice da parte del socio d’opera



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