Diritto del socio agli utili



A norma dell' art. 2262 cod. civ. , salvo patto contrario, ciascun socio matura il diritto a percepire la sua parte di utili per effetto della semplice approvazione del rendiconto nota1. In ciò si ravvisa una differenza sostanziale tra società di persone e società di capitali (Cass. Civ. Sez. I, 4454/95 ). Nell'ambito di queste ultime il diritto al conseguimento dell'utile nasce soltanto per effetto di una apposita delibera assembleare. Nella società semplice occorrerebbe il consenso unanime di tutti i soci per decidere il suo eventuale accantonamento.

Che cosa è propriamente l'utile? Quando si può riferire che vi sia stata, al termine dell'esercizio sociale, produzione di utile? Il legislatore non ha provveduto a darne una definizione. Secondo un'opinione esso consisterebbe nella plusvalenza del patrimonio sociale rispetto all'entità dei conferimenti nota2. Questa nozione è ricavabile tuttavia dal I comma dell'art. 2282 cod. civ. che, ai fini della distribuzione degli eventuali utili in sede di liquidazione, ad essa antepone la restituzione dei conferimenti eseguiti da ciascun socio. La descrizione non appare adeguata a cogliere la periodicità del fenomeno distributivo, destinato a riprodursi in riferimento ad ogni esercizio sociale. Ecco dunque prospettarsi una differente definizione di utile, consistente nella plusvalenza, risultante dal rendiconto approvato, del patrimonio sociale verificabile in un certo tempo rispetto al valore iniziale di riferimento (vale a dire il detto valore patrimoniale computato al termine dell'esercizio pregresso) nota3. Nel risultato di bilancio dovrebbero essere computati tutti gli elementi concorrenti a mutare i conti sociali, quali i risultati delle oscillazioni dei cambi tra le valute, gli interessi attivi o passivi, le eventuali sopravvenienze di altra natura.

Può in concreto non essere agevole individuare i soggetti legittimati a percepire gli utili ogniqualvolta abbia avuto luogo una modificazione della consistenza soggettiva della società per effetto dell'ingresso di un nuovo socio.

In via di principio ed indipendentemente dalla causa di trasferimento (se cioè abbia avuto luogo per successione mortis causa o per atto tra vivi) si può affermare che gli utili spettano a chi risulta socio al momento della chiusura dell'esercizio. Se la quota è ceduta durante l'esercizio sociale e non esattamente al termine di esso (come accade ordinariamente) gli utili competeranno solo all'acquirente e non vengono distribuiti pro quota tra cedente ed acquirente. Questa conclusione appare valida anche ai fini fiscali. All'uopo gli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta sono tassati per intero in capo a chi risulta socio alla chiusura dell'esercizio indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi.

Non sembrerebbe pertanto condivisibile l'orientamento espresso dalla pronunzia della S.C. (Cass. Civ. Sez. I, 8423/94 ) in base alla quale il momento valevole ai fini dell'individuazione del socio cui imputare gli utili sarebbe quello dell'approvazione del rendiconto ( e non già, come riferito, quello della chiusura dell'esercizio). A riprova si può rammentare che gli utili sono tassati in conseguenza della loro produzione ed indipendentemente dalla percezione ed approvazione del detto rendiconto (art. 5 T.U. 917/1986).

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Note

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Prima della approvazione del rendiconto dunque i soci non hanno alcun diritto a vedersi distribuiti gli utili, ancorché maturati da un punto di vista meramente cronologico: Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Libro V, Bologna-Roma, 1981, p. 155. La plusvalenza è rappresentata in denaro: il relativo debito è pertanto da considerarsi di valuta e non di valore, non dovendo per l'effetto essere automaticamente rivalutato (Cass. Civ. Sez. I, 3356/85 ).
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nota2

Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 171; Ferri, op. cit., p. 188; Cottino, Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1994, p. 383.
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nota3

Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 107.
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, I, 1994
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, Libro V, 1981
  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972

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