Violazioni dell'art. 53 l.n. - sanzioni -




La procedura da utilizzare per correggere parti del documento atto pubblico prima della sua conclusiva sottoscrizione, è codificata dall'art. 53 l.n..

Assieme a tale possibilità lo stesso articolo della legge notarile definisce alcuni principi fondamentali per la materiale redazione del documento atto pubblico.

In relazione a tali elementi normativi, la casistica delle violazioni dell'art. 53 l.n. è la più varia.

La redazione di un atto o di una sua parte con calligrafia non chiara e leggibile; lasciare spazi che a conclusione dell'atto non siano debitamente interlineati; sovrascrivere su parti del documento già interlineati; inserire parole oltre i margini del foglio usobollo; utilizzare abbreviazioni non comuni; correggere parti del documento mediante sovrascritture o eliminando parole raschiando il testo; cancellare completamente parole o lettere senza utilizzare regolare postilla; non attribuire alla postilla un segno identificativo; non riportare in fine dell'atto il numero complessivo delle postille eseguite ecc., sono tutti comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 53 l.n..

La sanzione per la violazione del cit. art. è quella prevista dall'art. 137, I comma l.n..

Il mancato rispetto dell'art. 69 reg.not. trova la sua autonoma sanzione nell'art. 261, I comma reg.not..

Oltre alle questioni strettamente disciplinari, va richiamata la previsione dell'ultimo comma dell'art. 53 l.n., che esattamente afferma che le correzioni (cancellature, aggiunte e variazioni) eseguite nell'atto senza il puntuale rispetto della procedura prevista dall'art. 53 l.n., devono essere considerate come non eseguite.



Ciò significa che se l'irrituale correzione (quindi da considerarsi non efficace) riguarda parti o elementi sostanziali dell'atto, lo stesso negozio, per responsabilità completa del notaio, può obiettivamente risentire di effetti negativi particolarmente gravi.

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