Vendita immobili del patrimonio dell'impresa
Se i beni immobili oggetto della vendita appartengono a una impresa (individuale o collettiva), i relativi proventi sono considerati ricavi o plusvalenze a seconda che si tratti di beni merce, ovvero di beni strumentali per l’esercizio dell’impresa o comunque inerenti al patrimonio dell’impresa (art. 90, D.P.R. n. 917/1986).
Per individuare l’esercizio di competenza, cui imputare i costi e ricavi, la legge fiscale stabilisce regole specifiche per gli immobili che non coincidono necessariamente con il trasferimento della proprietà del bene o con la costituzione di altro diritto reale (art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986). Di norma, per individuare l’esercizio di competenza, vale il momento della conclusione del contratto definitivo redatto per forma scritta ad substantiam a pena di nullità (art. 1350 cod. civ.), cioè il momento di perfezionamento del contratto (art. 1376 cod. civ.). È irrilevante ogni altro evento, compresa l’immissione antecedente nel possesso dell’immobile.
Non è necessario che l’atto di cessione sia redatto per atto pubblico notarile, la forma pubblica è richiesta solo per la trascrizione nei registri immobiliari; ne consegue che anche la stipula dell’atto di cessione per scrittura privata (anche non autenticata) individua il periodo d’imposta.