Vendita dei beni del privato, imposta di registro


Anche alla vendita obbligatoria sono applicabili i principi innanzi esposti per la vendita ad effetti reali (applicazione dell’imposta in base alla vera natura giuridica del contratto, alternatività con l’IVA, applicazione del tributo per ogni disposizione, applicazione di una unica aliquota se oggetto della vendita sono beni soggetti ad aliquote diverse) con le seguenti precisazioni:
  • di regola il momento impositivo (e quindi l’obbligo di pagare l’imposta proporzionale di registro) si realizza nel momento del trasferimento giuridico della proprietà. Vero è che nella vendita obbligatoria questo momento è differito rispetto alla conclusione del contratto, tuttavia anche la vendita obbligatoria è un contratto traslativo, cioè anche in essa il trasferimento della proprietà è effetto dell’originario contratto di vendita (cioè del consenso) ancorché il trasferimento necessiti di un ulteriore e successivo atto o fatto. Di conseguenza, a mio avviso, anche la vendita obbligatoria va registrata in termine fisso ed immediatamente assoggettata ad imposta proporzionale di registro (ed anche se il trasferimento non ha luogo l’imposta non va restituita) (art. 11, D.P.R. n. 131/1986);
  • per la vendita con riserva della proprietà (riservato dominio) (art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986) sia per i beni mobili che immobili, il momento impositivo è anticipato rispetto all’effetto traslativo, di conseguenza la vendita va assoggettata ad imposta proporzionale di registro nel momento stesso della conclusione del contratto. A seguito dell’integrale pagamento del prezzo per la vendita con riserva della proprietà di immobili, la quietanza (annotata a margine della trascrizione del contratto di vendita) è soggetta ad imposta proporzionale di registro dello 0,50% (art. 6 Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986).

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