Trust e imposte dirette: sintesi circolare n. 48 del 6 agosto 2007


La tassazione dei trust ai fini delle imposte dirette risulta dall'art. 73 del Tuir ed è esplicata nella circolare n. 48 del 6 agosto 2007 che qui di seguito sintetizzo.
Il trust è di regola soggetto all'Ires e si distinguono, dal punto di vista della residenza:
- i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
- i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
- i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).
Dal lato dei beneficiari si distinguono:
- trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
- trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
Un trust può anche essere misto, cioè contemporaneamente opaco e trasparente.
Il reddito è determinato in capo al trust e il trustee pagherà l'IRES sul reddito che verrà accumulato e l'IRPEF su quello che secondo l'atto di trust andrà distribuito.
Quindi se il reddito deve essere integralmente accumulato dal trustee su di esso si pagherà solo l'IRES.
Se, invece, l’atto istitutivo prevede beneficiari che abbiano diritto di percepire il reddito, esso sarà imputato a questi ultimi e sarà soggetto a IRPEF. Si tratta in questo caso di “beneficiari individuati” cioè soggetti che esprimono, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E’ necessario, quindi, che il beneficiario risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Occorre infine ricordare che taluni redditi di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Vediamo ora i problemi legati alla residenza.
I soggetti IRES in generale si considerano residenti in Italia al verificarsi di almeno una delle condizioni seguenti per la maggior parte del periodo di imposta:
- sede legale in Italia;
- sede dell’amministrazione in Italia;
- oggetto principale dell’attività svolta in Italia.
Con riferimento al trust i criteri di collegamento all'Italia sono di regola la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale.
La sede dell’amministrazione risulterà utile per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.). In mancanza, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.
Il criterio dell’oggetto principale è legato alla tipologia di trust. Se ad esempio i beni in trust sono immobili siti tutti in Italia la residenza sarà in Italia; se i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza.
Nel caso di patrimoni misti (mobiliari e immobiliari) l’oggetto dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata.
E’ anche possibile che i trust diano luogo a problematiche di tassazione transfrontaliera con eventuali fenomeni di doppia imposizione o di elusione fiscale.
Un trust, infatti, può realizzare il presupposto impositivo in più Stati, quando, ad esempio, il trust fund sia situato in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari.
Ai fini convenzionali il trust deve essere considerato come “persona” (“una persona diversa da una persona fisica” di cui all’articolo 4, comma 3, modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni) anche se non espressamente menzionato nelle singole convenzioni.
La nuova disciplina fiscale contiene, altresì, disposizioni che mirano a contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all’estero, con finalità elusive.
L'art. 73, comma 3 del TUIR prevede due casi di "attrazione" della residenza del trust in Italia:
- salvo prova contraria, i trust "istituiti" in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Secondo l'Agenzia non è necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sia verificata nello stesso periodo d’imposta. Infatti la residenza del disponente rileva nel periodo d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a favore del trustee, per cui eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi d’imposta diversi sono irrilevanti; per il beneficiario la norma è applicabile ai trust con beneficiari individuati (nel senso sopra esposto) e la residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza fiscale del trust anche se questa si verifica in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione a favore del trust.
b) i trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.
In tal caso, è proprio l’ubicazione degli immobili che crea il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia.
Per trust “istituito” in un Paese con il quale non è attuabile lo scambio di informazioni si intende untrust che abbia formalmente fissato la residenza in un paese non incluso nella white list.
Come conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato, tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, sono imponibili in Italia secondo il principio del world wide income.
La norma opera una presunzione relativa di residenza; rimane quindi la possibilità per il contribuente di dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero.
Ove compatibili, anche le disposizioni in materia di estero-vestizione delle società previste dall’articolo 73 del TUIR, commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili ai trust e in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella white list, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui all’articolo 73, comma 3 del TUIR.
Al contrario, per i trust effettivamente non residenti, l’imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 del TUIR.
Con riguardo all'eventuale tassazione in capo al beneficiario va ricordato che il beneficiario non ha alcun potere in ordine all’imputazione del reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee sulla base dei criteri stabiliti dal disponente, quindi la tassazione per trasparenza avviene indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza e non di cassa.
Il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del beneficiario.
Se il reddito ha già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito stesso non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari, altrimenti si avrebbe doppia imposizione, che è vietata ex art. 163 TUIR.
Allo stesso modo i redditi conseguiti e tassati in capo al trust quando esso è "opaco", non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.
Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva, disciplinato dall’articolo 165 del TUIR, spetta al trust nel caso di trust “opaco”, ai beneficiari in caso di trust trasparente e all'uno e agli altri proporzionalmente nel caso di trust misto.
I redditi attribuiti ai beneficiari hanno natura di reddito di capitale.
Se il trust residente in Italia è trasparente i redditi del trust sono imputati per trasparenza anche ai beneficiari non residenti e tassati in Italia, trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente. Tale reddito , si considera prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del TUIR.
Se il trust non è residente in Italia, essendo soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.


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